La nostra azienda, come impresa innovativa fortemente orientata allo sviluppo di nuovi prodotti e brevetti nel settore del giardinaggio, nel corso dell’esercizio 2018 ha ottenuto la concessione di diversi contributi in regime di de-minimis.
La disciplina dell’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici, prevede che:
- a partire dal 2018 i soggetti di cui all’art. 13, Legge n. 349/86 (associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale), i soggetti di cui all’art. 137, D.Lgs. n. 206/2005 (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale), le associazioni / ONLUS / fondazioni e le cooperative sociali svolgenti attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. n. 286/98, sono tenuti entro il 30.6 di ogni anno (in precedenza 28.2) a pubblicare sul proprio sito Internet, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 e da soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013 (Enti pubblici economici e Ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.);
- i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche di cui al citato art. 1, comma 2, e da soggetti di cui al citato art. 2-bis.
I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
I predetti obblighi di pubblicazione:
- a partire dall’1.1.2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato).
Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione, è applicabile “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti”:
- non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.
E’ infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purchè il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:
- nella Nota integrativa;
- ovvero, in mancanza nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.
In ottemperanza con quanto disposto dalla normativa generale, riportiamo in modo sintetico i contributi concessi in regime di deminimis nell’esercizio 2018 e rimandiamo, per ulteriori dettagli al sito del Registro Nazionale degli Aiuti, la banca dati nazionale liberamente consultabile, dove vengono riepilogati tutti gli aiuti di stato concessi alle imprese italiane: